L’omesso e il ritardato pagamento dell’assegno di mantenimento in favore del coniuge e dei figli è certamente una delle questioni maggiormente alla ribalta in un periodo caratterizzato da una notevole contrazione dei redditi delle famiglie italiane e da una dilagante disoccupazione. Il predetto inadempimento, qualora caratterizzato da un comportamento volontario e cosciente del coniuge inadempimento e da un effettivo stato di necessità dei beneficiari, può legittimare una condanna ai sensi dell’art. 570, comma 2, c.p., anche qualora si sostanzi in un ritardo reitarato e grave nella sua corresponsione. La Corte d’Appello penale di Palermo, nella recente sentenza n°132 del 19 gennaio 2017 prova a fare chiarezza.
La vicenda in oggetto trae origine dalla denuncia presentata da un’ex moglie nei confronti dell’ex marito, pompiere, reo di aver ritardato il pagamento del mantenimento disposto in suo favore e in favore dei due figli dal Tribunale di Trapani, ancorchè ciò si era verificato solo nei primi mesi dall’emissione del predetto provvedimento. In primo grado, tuttavia, il Tribunale di Trapani, in composizione monocratica, assolveva l’imputato. Avverso detta sentenza presentava appello il Procuratore della Repubblica di Trapani, ad avviso del quale “…il ritardo con cui l’imputato era solito corrispondere alla moglie le somme necessarie ad assicurarsi i mezzi di sussistenza alle figlie atteso che, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, anche il ritardo può determinare il perfezionamento della fattispecie incriminatrice, pur dovendo il giudice penale rilevarne la gravità e quindi l’attitudine oggettiva a integrare la condizione che la norma è tesa ad evitare”. Di fatti, tanto la moglie quanto i testimoni escussi, avevano confermato che il ritardato versamento del mantenimento aveva causato l’insorgere di uno stato di bisogno nella famiglia, tanto da spingere la madre a ricorrere alla carità dei propri familiari.
Di diverso avviso è tuttavia la Corte d’Appello di Palermo, ad avviso della quale il successivo regolare ed integrale pagamento del mantenimento da parte dell’imputato escluderebbe la configurabilità del reato ex art. 570, co. 2, c.p., attesa la sua natura di unico reato permanente. A sostegno del proprio convincimento il giudice d’appello si rifà ad una risalente pronuncia della Suprema Corte, n°479/1992, in cui la stessa aveva evidenziato che:
- ai fini della configurabilità del reato di omessa prestazione dei mezzi di sussistenza in favore dei figli, il provvedimento del giudice civile che fissa il mantenimento “…può costituire solo un punto di partenza per l’accertamento del reato, nella misura in cui dimostra la sussistenza di uno stato di bisogno dei beneficiari”;
- il mero pagamento di una somma inferiore non è pertanto sufficiente ad integrare gli estremi del predetto reato, che, di contro, si configura “…qualora non venga corrisposta alcuna somma, o vengano versate somme irrisorie…”.
In conclusione, ad avviso della Corte, il regolare ed integrale pagamento del mantenimento nel periodo successivo renderebbe irrilevante l’originario ritardo.
Cliccare di seguito per il testo del provvedimento: Corte d’Appello di Palermo – Sezione IV penale – Sentenza 19 gennaio 2017 n. 132